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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

2. Le nuove ordinanze

2.1 Considerazioni generali

Il nuovo diritto di esecuzione basato sulla legge sulle derrate alimentari comprende quattro ordinanze del Consiglio federale (ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

(ODerr), ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr),

ordinanza sulla macellazione e il controllo delle carni, (OMCC), ordinanza sul piano

nazionale di controllo della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPNC)), 23 ordinanze del DFI e due ordinanze dell’USAV. Poiché in futuro il tabacco non è più considerato una derrata alimentare, le attuali ordinanze nell’ambito del tabacco non rientrano più nel diritto alimentare. Occorre inoltre osservare che a partire dall’entrata in vigore della nuova legge durante un periodo transitorio di quattro anni l’attuale legge sulle derrate alimentari

costituisce ancora la base per queste ordinanze (v. art. 73 della nuova LDerr).

Nelle nuove ordinanze si fa una netta differenziazione tra il fatto se le disposizioni sono destinate in prima linea alle autorità cantonali di esecuzione o alle autorità federali oppure ai privati (commercio, aziende ecc.). Tutto quello che riguarda le autorità esecutive cantonali e le autorità federali viene disciplinato a livello di Consiglio federale nell’ordinanza

sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, tutto quello che riguarda i privati nell’ODerr.

Questa idea poggia anche sulle regolamentazioni relative al controllo autonomo. Ciò che deve essere controllato nell’ambito del controllo autonomo è disciplinato nell’ODerr.

Nell’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è descritto come le autorità di controllo devono verificare se il controllo autonomo è eseguito come richiesto nell’ODerr.

2.2 Il piano Novel Food

A seguito della soppressione del principio di positività non sono commerciabili solo le derrate alimentari specificate o autorizzate in un’ordinanza, bensì tutte quelle che soddisfano i requisiti relativi al diritto in materia di derrate alimentari. Affinché si possa continuare a garantire la sicurezza alimentare, sia l’UE sia il nuovo diritto svizzero prevedono un controllo prima dell’immissione sul mercato dei nuovi tipi di derrate alimentari (cosiddetti «Novel Food»). Questo significa che possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati preventivamente autorizzati dall’USAV. Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari le derrate alimentari che non erano ancora utilizzate in misura significativa per il consumo umano in Svizzera prima del 15 maggio 1997.

2.3 Procedure di autorizzazione

Nell’elaborazione delle nuove ordinanze si è voluto, laddove fosse giustificato, sopprimere le attuali procedure di autorizzazione (ad es. l’attuale autorizzazione per un test di mercato nonché le autorizzazioni rilasciate per i generatori aerosol o le procedure enologiche).

Vengono mantenute le procedure di autorizzazione soltanto laddove le procedure legislative sarebbero troppo lente per poter immettere sul mercato, entro termini utili, un prodotto non conforme al diritto vigente. Questo è il caso in particolare delle autorizzazioni rilasciate per le nuove indicazioni sulla salute, per i «Novel Food» menzionati al punto 2.2. e per i processi di riciclo delle materie plastiche usate. Senza queste autorizzazioni sarebbe difficile mettere in atto innovazioni.