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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Al posto delle attuali procedure di autorizzazione, per diversi ambiti (ad es. residui di pesticidi di prodotti fitosanitari non autorizzati in Svizzera contenuti in derrate alimentari importate) è prevista la possibilità di chiedere di legiferare in questo senso. Una tale richiesta non crea un diritto ad agire da parte dell’USAV, tuttavia mostra che sussiste una necessità di legiferare e che bisogna esaminare la questione il più presto possibile. Elencando nelle relative disposizioni i documenti di cui deve disporre l’USAV per decidere in merito all’avvio di una procedura di revisione, l’onere amministrativo può essere ridotto sia per gli operatori economici sia per l’USAV.

2.4 La nuova struttura

La nuova struttura delle ordinanze si basa, laddove possibile e opportuno, al relativo diritto UE. Ad esempio, la vecchia ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti è stata suddivisa in un’ordinanza sui residui di prodotti fitosanitari, una sui contaminati e una sui residui di medicamenti veterinari. Inoltre, viene elaborata un’ordinanza sui nuovi tipi di

derrate alimentari e l’ordinanza sugli additivi viene suddivisa in un’ordinanza sugli additivi e in una sugli aromi. Altre ordinanze simili a livello tematico sono state riunite in un’unica ordinanza (ad es. tutte le ordinanze che disciplinano le materie prime vegetali o le derrate alimentari) oppure sono state create nuove ordinanze per determinate specifiche derrate alimentari (ad es. ordinanza sugli integratori alimentari).

La nuova struttura non deve tuttavia far credere che il diritto UE non possa essere

rappresentato nel diritto svizzero in maniera identica. Mentre le disposizioni basate sulla legge sulle derrate alimentari fanno riferimento alla protezione della salute o al divieto di inganno, il diritto UE può nello stesso atto legislativo prevedere anche un testo legislativo con requisiti relativi al diritto ambientale o in materia di prodotti chimici. Questo sarebbe possibile anche secondo il diritto svizzero, tuttavia darebbe adito ad ambiguità per quanto riguarda le competenze in materia di queste prescrizioni esecutive, le misure da prendere in caso di inosservanza di tali prescrizioni e i rimedi giuridici per proteggersi contro tali misure. Pertanto, nell’ambito di questa revisione si è voluto evitare di mescolare requisiti che

poggiano su diverse leggi.

2.5 Norme svizzere particolari

Il nuovo diritto sulle derrate alimentari contiene in diversi ambiti prescrizioni che non esistono nel diritto UE o che divergono da quelle europee. Il Parlamento ha in parte accettato

volontariamente queste divergenze. Una di queste riguarda ad esempio l’obbligo di indicare il Paese di produzione. Mentre secondo il nuovo diritto il Paese di produzione deve essere sempre indicato, a meno che il Consiglio federale decreti una deroga, secondo il diritto UE l’indicazione deve fondamentalmente essere apportata soltanto se la sua assenza potrebbe indurre in errore i consumatori.

In altri ambiti, tuttavia, non è possibile riprendere le disposizioni del diritto UE alla lettera,

anche se la Svizzera lo vorrebbe. Si tratta ad esempio del caso in cui l’UE, per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, ha creato banche dati centralizzate che devono essere alimentate dagli operatori del mercato con informazioni sui prodotti (ad es. per i prodotti cosmetici). Nell’era dei flussi di merci transfrontalieri queste banche dati svolgono un ruolo importante. Le autorità degli Stati membri vi hanno accesso, tuttavia, vista l’assenza di un rispettivo accordo, non quelle delle Svizzera. Non ha quindi senso riprendere nel diritto svizzero disposizioni relative alle procedure di notifica.