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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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4 Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza e delle ordinanze del DFI fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nelle seguenti disposizioni del diritto dell’UE:

a. l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/200211;

b. l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/200412;

c. l’allegato I e l’allegato II sezione IV e l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/200413;

d. l’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/200414;

e. l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/200415;

f. l’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 282/200816;

g. l’articolo 2 e l’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1169/201117;

h. l’articolo 3 della direttiva 2009/48/CE18.

10Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla

sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/84/UE, GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 49.

11Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio

2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

12Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

13Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28.

14Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 633/2014, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6.

15Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.06.2014, pag. 1.

16Regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai

materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, versione della GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.

17Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 78/2014, GU L 27 del 30.1.2014, pag. 7.

18Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla

sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/84/UE, GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 49.