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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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f. la delega della competenza legislativa e la procedura decisionale interna alla Confederazione nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.

2 Prevalgono su questa ordinanza:

a. l’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la produzione primaria (OPPrim) e gli atti legislativi fondati su di essa;

a. l’ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) e gli atti legislativi fondati su di essa;

c. la legge federale del 21 marzo 20148 concernente i prodotti da costruzione (LProdC) e gli atti legislativi fondati su di essa; le prescrizioni tecniche in materia di derrate alimentari sono applicate per l’uso, la messa in servizio, l’applicazione o l’installazione di oggetti d’uso che sono nello stesso tempo prodotti da costruzione ai sensi della LProdC.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza e nelle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno (DFI) fondate su di essa s’intende per:

1. azienda alimentare: unità aziendale di un’impresa che fabbrica, trasforma, tratta, deposita, trasporta, caratterizza, pubblicizza, distribuisce o consegna derrate alimentari (che utilizza derrate alimentari);

2. azienda che utilizza oggetti d’uso: unità aziendale di un’impresa che fabbrica, trasforma, tratta, deposita, trasporta , caratterizza, pubblicizza, distribuisce o consegna oggetti d’uso (che utilizza oggetti d’uso);

3. azienda di vendita al dettaglio: azienda alimentare o azienda che utilizza oggetti d’uso in cui le derrate alimentari o gli oggetti d’uso sono utilizzati nel luogo di vendita o di consegna ai consumatori, quali negozi, ristoranti, grandi cucine e mense aziendali, nonché centri di distribuzione di grossisti e aziende di commercio all’ingrosso;

4. azienda di sezionamento: azienda in cui la carne è disossata e tagliata;

5. persona responsabile: una persona fisica che in un’azienda alimentare o in un’azienda che utilizza oggetti d’uso, su incarico della direzione aziendale o dell’impresa, si assume la responsabilità per la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nei confronti delle autorità di esecuzione;

6. confezione: involucro o contenitore posto a diretto contatto con la derrata alimentare;

7. imballaggio: contenitore che racchiude una o più derrate alimentari confezionate;

8. derrata alimentare preimballata: derrata alimentare completamente o parzialmente confezionata o imballata prima della consegna in modo tale da

6 RS 916.020

7 RS 817.190

8 RS 933.0