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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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caratteristico aggiunte alle derrate alimentari per ragioni di natura tecnologica durante la fabbricazione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l’imballaggio, il trasporto o il deposito, e che in questo modo loro stesse, o i loro sottoprodotti, diventano o possono diventare direttamente o indirettamente parte integrante della derrata alimentare;

19. aromi: prodotti che:

a. in quanto tali non sono destinati a essere consumati e che sono aggiunti alle derrate alimentari al fine di conferire o modificare un particolare odore o sapore, e

b. sono stati fabbricati a partire da o sono costituiti dalle seguenti categorie: sostanze aromatizzanti, estratti di aromi, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori di aroma, altri aromi e i loro composti;

20. contaminanti: qualsiasi sostanza non aggiunta intenzionalmente alle derrate alimentari, ma in esse presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e alla detenzione di animali e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, della presentazione, dell’imballaggio, del trasporto o del deposito di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente; i resti di insetti, i peli di animali e altre sostanze estranee non sono considerati contaminanti;

21. zoonosi: qualsiasi malattia infettiva direttamente o indirettamente trasmissibile per via naturale tra gli animali e l’uomo;

22. agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra unità biologica suscettibile di provocare una zoonosi;

23. resistenza agli antibiotici: la facoltà sviluppata da un microorganismo di sopravvivere o addirittura di moltiplicarsi nonostante la presenza di una sostanza antimicrobica in una concentrazione solitamente sufficiente a inibire la moltiplicazione di microorganismi della stessa specie o a ucciderli.

2 Le espressioni quantità massima, concentrazione massima, limite massimo e valore massimo utilizzate nelle ordinanze del DFI fondate sulla presente ordinanza equivalgono all’espressione valore massimo utilizzato nella medesima.

3 L’espressione «preparato» utilizzata in relazione agli oggetti d’uso nella presente ordinanza e nelle ordinanze del DFI fondate sulla medesima corrisponde all’espressione «miscela» utilizzata nei seguenti atti legislativi dell’Unione europea (UE):

a. regolamento (CE) n. 1223/20099;

b. direttiva 2009/48/CE10.

9 Regolamento (UE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1004/2014, GU L 282 del 26.9.2014, pag. 5.