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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Essi si suddividono nei seguenti sottogruppi:
a. pane;
b. prodotti di panetteria fine e di biscotteria.
Sezione 2: Pane
Art. 75 Pane
1 Il pane si suddivide in pane normale e pane speciale.
2 Il pane normale o pane è la pasta cotta al forno, fabbricata esclusivamente con farina normale, acqua, sale commestibile nonché lievito da panificazione o pasta acida.
3 Il pane speciale è:
a. il pane normale con ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari;
b. la pasta cotta al forno, da farina speciale con o senza ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari.
Art. 76 Denominazione specifica
1 Solo il pane normale può essere designato come «pane bianco», «pane semibianco», «pane bigio» o «pane integrale».
2 I pani speciali devono essere designati in modo corrispondente, ad esempio come pane di segale, pane di farro, pane Graham, pane ai cinque cereali, pane al latte, treccia al burro, pane per toast oppure pane alla frutta. Per tali pani valgono i seguenti requisiti:
a. se il pane speciale è denominato secondo un genere di cereale, la quota dello stesso sulla quantità totale di cereali dev’essere:
1. superiore al 50 per cento in massa nel caso di farina di frumento, farro e segale,
2. superiore al 25 per cento in massa nel caso di mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio e triticale;
b. se il pane speciale viene designato come «pane al latte», per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte quanta acqua o la corrispondente quantità di polvere di latte intero.
c. se il pane speciale viene designato come «pane al latte magro», per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte magro quanta acqua o la corrispondente quantità di polvere di latte magro.
d. nella denominazione specifica si può accennare a un contenuto di burro (p. es. «treccia al burro»), se il prodotto presenta un contenuto di grasso di burro nella sostanza secca di almeno 70 g per chilogrammo.