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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 3: Prodotti da sorte di zuccheri

Art. 87 Prodotti da sorte di zuccheri

Sono considerati prodotti da sorte di zuccheri le derrate alimentari di cui all’allegato 9 numeri 2–4.

Art. 88 Zucchero gelificante

1 Lo zucchero gelificante è una miscela di zucchero e additivi dello zucchero.

2 Esso può contenere olio vegetale commestibile in piccole quantità.

Art. 89 Zucchero vanigliato e zucchero vanillinato

1 Lo zucchero vanigliato è una miscela di zucchero e di frutto della vaniglia essiccato o di un corrispondente quantitativo di estratto di vaniglia.

2 Lo zucchero vanillinato è una miscela di zucchero e vanillina.

3 Le miscele di zucchero vanigliato e zucchero vanillinato o vanillina vanno designate come «zucchero vanillinato».

4 Lo zucchero vanigliato e lo zucchero vanillinato devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9 numeri 2 e 3.

Art. 90 Zucchero caramellato o caramello

Lo zucchero caramellato o caramello è il prodotto ottenuto esclusivamente per riscaldamento controllato di saccarosio, eventualmente con l’aggiunta di altre sorte di zuccheri. L’aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici non è consentita.

Art. 91 Sorte di zuccheri in tavolette

Le sorte di zuccheri offerte in tavolette possono contenere burro di cacao e amido.

Art. 92 Requisiti per le sorte di zuccheri in tavolette

Le sorte di zuccheri in tavolette devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9 numero 4.