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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 2: Melassa, dolcificante alla frutta e sciroppo d’acero
Art. 84 Melassa, dolcificante alla frutta e sciroppo d’acero
1 La melassa è il sottoprodotto liquido denso ottenuto nel corso della fabbricazione dello zucchero oppure della fabbricazione di fruttosio dal mais.
2 Un dolcificante alla frutta è una soluzione acquosa concentrata delle sostanze dolcificanti di uno o più generi di frutta nelle loro proporzioni originarie. Tali sostanze dolcificanti sono ottenute dai rispettivi succhi di frutta dopo averne estratto gli acidi della frutta, i coloranti, i sali minerali, gli aromi e le altre sostanze contenute. Il dolcificante alla frutta deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9 numero 1. È fatto salvo l’articolo 86 capoverso 5.
3 Lo sciroppo d’acero è un succo ottenuto dalla linfa addensata dell’acero da zucchero (Acer saccharum) o di un’altra sorta idonea di acero.
Art. 85 Requisiti dello sciroppo d’acero
La sostanza secca solubile dello sciroppo d’acero deve costituire almeno il 60 per cento della massa.
Art. 86 Caratterizzazione
1 Per la designazione di miscele di melassa e miele non può essere usato il nome «miele».
2 Si designa un dolcificante alla frutta aggiungendo alla menzione «dolcificante al...» il nome del frutto da cui è stato ricavato, come ad esempio «dolcificante all’ananas».
3 La presenza di sorbitolo in un dolcificante alla frutta o in prodotti contenenti dolcificanti alla frutta deve essere menzionata se è probabile che il consumo di un normale quantitativo di prodotto finale abbia effetto lassativo. In questo caso, va apposta l’avvertenza «il consumo giornaliero di quantità di sorbitolo superiori ai 10 g può avere effetto lassativo; tale quantità corrisponde a X» (X=cucchiaino, pezzo, g, ml).
4 Ai dolcificanti alla frutta non devono essere associati aggettivi come «naturale», «integrale», «intero», «completo» o aggettivi analoghi.
5 Il tenore di sostanza secca di un dolcificante alla frutta deve essere dichiarato se per determinate trasformazioni è abitualmente impiegato in commercio in quantitativi inferiori ai valori stabiliti nell’allegato 9 numero 1.