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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 131 Requisiti per polveri per budini o per creme
Le polveri per budini o creme devono dare, se preparate secondo le istruzioni d’uso, derrate alimentari secondo l’articolo 130.
Capitolo 12: Modifica degli allegati
Art. 132
L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Capitolo 13: Disposizioni finali
Art. 133 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
1. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200514 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao;
2. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200515 sulle minestre, le spezie e l’aceto;
3. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200516 sugli alimenti speciali;
4. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200517 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti;
5. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200518 concernente i funghi commestibili e il lievito;
6. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200519 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture;
7. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200520 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati;
8. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200521 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose).
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