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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 126 Caratterizzazione del lievito nutritivo
Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il tipo di lievito. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina. Deve essere indicato il tipo di trattamento.
Sezione 8: Tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali
Art. 127 Tofu e tempeh
1 Il tofu è un prodotto ottenuto da fagioli di soia e acqua con l’aggiunta di una sostanza coagulante con o senza sottrazione di liquidi.
2 Per la coagulazione possono essere usate le sostanze che figurano nell’allegato 11.
3 Il tempeh è un prodotto di fagioli di soia fermentato con colture adatte come il Rhizopus Oligosporus. Lo si può ottenere anche da cereali.
Art. 128 Altri prodotti a base di proteine vegetali
Gli altri prodotti a base di proteine vegetali sono prodotti ottenuti da proteine di cereali o di legumi e da altri ingredienti puramente vegetali, ma che non rientrano tra i prodotti di cui all’articolo 127.
Art. 129 Denominazione specifica degli altri prodotti a base di proteine
vegetali
1 La denominazione specifica è disciplinata nell’articolo 6 OIDerr13.
2 Per i prodotti surrogati della carne può inoltre essere utilizzata una denominazione come «fettina vegetale», «scaloppina vegetale» o «ragù vegetale».
Capitolo 11: Budini e creme
Art. 130 Budini e creme
1 I budini e le creme sono preparazioni dolci semisolide o dense ottenute da prodotti di macinazione, amido, latte, prodotti di latte, grasso, uova, sorte di zuccheri, acqua o altri ingredienti.
2 Essi possono contenere ingredienti che conferiscono sapore, come frutta, succo di frutta, cacao, farina di mandorle, noci macinate, frutta secca o costituenti di frutta e spezie.
13 RS ...