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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

5 L’ammissibilità degli additivi e i requisiti concernenti gli stessi sono disciplinati nell’allegato 14. Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti elencati negli allegati 15 e 16 delle sostanze autorizzate di cui all’allegato 14.

Art. 31 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID9.

2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 14, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 15.

3 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.

4 Le bevande con un’osmolarità di 250–340 mOsmol per litro possono essere designate come isotoniche.

Capitolo 7: Adeguamento degli allegati

Articolo 32

L’USAV adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché alla legislazione dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 33 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200510 sugli alimenti speciali è abrogata.

Art. 34 Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni transitorie si basano sull'articolo 90 capoversi 1, 3 e 4 ODerr.

2 Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica di cui agli articoli 8 e 20, che sono già stati immessi in commercio e notificati secondo il diritto anteriore, vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

9 RS …

10 RU ...