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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
5 L’ammissibilità degli additivi e i requisiti concernenti gli stessi sono disciplinati nell’allegato 14. Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti elencati negli allegati 15 e 16 delle sostanze autorizzate di cui all’allegato 14.
Art. 31 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID9.
2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 14, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 15.
3 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.
4 Le bevande con un’osmolarità di 250–340 mOsmol per litro possono essere designate come isotoniche.
Capitolo 7: Adeguamento degli allegati
Articolo 32
L’USAV adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché alla legislazione dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 33 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200510 sugli alimenti speciali è abrogata.
Art. 34 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni transitorie si basano sull'articolo 90 capoversi 1, 3 e 4 ODerr.
2 Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica di cui agli articoli 8 e 20, che sono già stati immessi in commercio e notificati secondo il diritto anteriore, vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.
Art. 35 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
9 RS …
10 RU ...