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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

d. la menzione che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

e. la menzione ben visibile che il prodotto non è adatto per l’alimentazione di donne incinte, donne che allattano e bambini di età inferiore ai cinque anni;

f. la menzione di usare l’alimento nel quadro di un’alimentazione equilibrata e variata, che comporti anche il consumo regolare di frutta e verdura, così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;

g. la menzione, in grammi o millilitri, della porzione dell'alimento o dell'ingrediente alimentare interessato e l'indicazione della quantità di steroli o stanoli vegetali contenuti in una porzione.

Capitolo 6: Alimenti per sportivi

Art. 28 Definizione

Una derrata alimentare è considerata un alimento per sportivi quando soddisfa le loro particolari esigenze nutrizionali e copre il loro ulteriore fabbisogno fisiologico-nutrizionale.

Art. 29 Categorie di alimenti per sportivi

Gli alimenti per sportivi sono suddivisi in quattro categorie:

a. prodotti energetici;

b. prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali, come macroelementi oppure oligoelementi, o altre sostanze rilevanti per tale categoria di popolazione;

c. preparati proteici e aminoacidi;

d. una combinazione dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c.

Art. 30 Requisiti

1 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 13 numero 1.

2 I prodotti con vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per gli sportivi devono tenere conto della perdita di sostanze nutritive caratteristica per queste persone. Le bevande contenenti elettroliti devono contenere i sali minerali più importanti presenti nel sudore, come sodio, potassio, calcio o magnesio.

3 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Le miscele devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 13 numero 2.

4 I preparati combinati sono forme miste dei prodotti secondo i capoversi 1–3.