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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 10
(art. 18 cpv. 2 lett. c, art. 19 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 lett. a)
Requisiti degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
1 Precisazioni
Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.
1. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera a, destinati specificatamente
ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2.
2. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b, destinati specificatamente
ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 18 capo-
verso 1 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica,
gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.
5. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera a, diversi da quelli destinati
specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2.
6. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b, diversi da quelli destinati
specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 18 capo-
verso 1 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
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