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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 10

(art. 18 cpv. 2 lett. c, art. 19 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 lett. a)

Requisiti degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

1 Precisazioni

Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.

1. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera a, destinati specificatamente

ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2.

2. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b, destinati specificatamente

ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 18 capo-

verso 1 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica,

gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

5. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera a, diversi da quelli destinati

specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2.

6. I prodotti di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b, diversi da quelli destinati

specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 18 capo-

verso 1 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

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