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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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g. la presentazione e la caratterizzazione;

h. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di moltiplicazione.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

Art. 3 Domanda di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale secondo l’articolo 17 capoverso 3 ODerr è da trasmettere all’USAV in una lingua ufficiale o in inglese.

2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:

a. una proposta di denominazione specifica;

b. una descrizione;

c. i dati relativi alla composizione;

d. il Paese di provenienza;

e. la prova dell’impiego sicuro durante gli ultimi 25 anni in un Paese estero come parte integrante dell’alimentazione normale di vaste fasce della popolazione;

f. la presentazione e la caratterizzazione;

g. eventualmente le condizioni d’uso.

Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata se:

e. è stato comprovato l’impiego sicuro per almeno 25 anni in un Paese estero come parte integrante dell’alimentazione normale di vaste fasce della popolazione;

c. è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettera c ODerr.

Art. 5 Decisioni di portata generale per le derrate alimentari tradizionali

1 Per le derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale secondo l’articolo 17 capoverso 3 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:

a. la denominazione specifica;

b. la descrizione;

c. il Paese di provenienza della derrata alimentare tradizionale;

d. eventualmente le condizioni d’uso;