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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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g. la presentazione e la caratterizzazione;
h. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di moltiplicazione.
Sezione 3: Procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali
Art. 3 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale secondo l’articolo 17 capoverso 3 ODerr è da trasmettere all’USAV in una lingua ufficiale o in inglese.
2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:
a. una proposta di denominazione specifica;
b. una descrizione;
c. i dati relativi alla composizione;
d. il Paese di provenienza;
e. la prova dell’impiego sicuro durante gli ultimi 25 anni in un Paese estero come parte integrante dell’alimentazione normale di vaste fasce della popolazione;
f. la presentazione e la caratterizzazione;
g. eventualmente le condizioni d’uso.
Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se:
e. è stato comprovato l’impiego sicuro per almeno 25 anni in un Paese estero come parte integrante dell’alimentazione normale di vaste fasce della popolazione;
c. è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettera c ODerr.
Art. 5 Decisioni di portata generale per le derrate alimentari tradizionali
1 Per le derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale secondo l’articolo 17 capoverso 3 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:
a. la denominazione specifica;
b. la descrizione;
c. il Paese di provenienza della derrata alimentare tradizionale;
d. eventualmente le condizioni d’uso;