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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Una sorgente è unʼacqua sotterranea specifica, definibile da un punto di vista idrogeologico.
Art. 6 Requisiti
1 L’acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione, la temperatura e il flusso, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:
a. geologici e idrogeologici;
b. fisici, chimici e fisico-chimici;
c. microbiologici.
2 Le competenti autorità cantonali di esecuzione devono essere informate in merito al risultato delle suddette analisi. Deve essere presentata la documentazione menzionata nell’allegato 1.
Art. 7 Captazione e riempimento
1 La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riempimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano ampiamente conservate. In particolare, la sorgente deve essere protetta contro gli inquinamenti alla scaturigine.
2 I materiali impiegati per la captazione, le condotte e i serbatoi devono essere idonei per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisicochimica e microbiologica dell’acqua.
3 L’acqua minerale naturale può essere trasportata dalla sorgente al luogo di riempimento unicamente mediante condotte. Non è permesso il trasporto in autocisterne fuorché per l’utilizzo dell’acqua minerale naturale come ingrediente di una derrata alimentare.
Art. 8 Trattamenti ammessi e requisiti di purezza
1 L’acqua minerale naturale non deve essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi.
2 In deroga al capoverso 1 sono ammessi:
a.3la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile o con aria arricchita di ozono, per eliminare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui questo trattamento non modifichi le componenti essenziali dellʼacqua minerale naturale;
b. l’eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti esclusivamente fisici;
3 Nuovo tenore ai sensi del n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal1° gen. 2014 (RU 2013 4915).