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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 3
1 La presente ordinanza disciplina:
d. abrogata
e. la produzione di derrate alimentari a partire dalla selvaggina cacciata e da animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli;
3 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applica l’ordinanza del ...3 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
Art. 3 lett. a, ebis, f e j–lter
Nella presente ordinanza si intende per:
a. animali: il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti, la selvaggina d’allevamento, i pesci e altre specie ammesse per la produzione di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 9 ODerr4;
ebis. selvaggina cacciata: selvaggina in libertà abbattuta allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
f. carcassa: il corpo di un animale dopo lo stordimento e l’uccisione o l’abbattimento;
j. concerne soltanto il testo tedesco e francese.
k. grande azienda: stabilimento che non è considerato azienda con un’esigua capacità produttiva;
l. azienda con un’esigua capacità produttiva: azienda nella quale si macellano meno di 1500 unità di macellazione annue di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, calcolate conformemente all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20035 sul bestiame da macello; per gli altri animali, le quantità macellate in un anno non possono superare l’equivalente di 60 000 kg di carne;
lbis. stabilimento per la lavorazione della selvaggina: azienda di macellazione o azienda alimentare di altro tipo nella quale viene macellata la selvaggina cacciata;
lter. macellazione: l’uccisione e il sezionamento di un animale in massimo sei parti nonché lo scuoiamento o la spiumatura e il sezionamento della selvaggina cacciata in massimo sei parti allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
3 RS ...
4 RS …