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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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4 Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli possono essere macellati anche fuori dai macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l’anno, gli animali devono essere macellati in un macello autorizzato.

5 Dopo l’abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina consegnata dal cacciatore direttamente al consumatore o a un’azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore.

Titolo prima dell’art. 12

Sezione 3: Bestiame da macello malato o infortunato e selvaggina infortunata

Art. 12 cpv. 3

3Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 13a Selvaggina infortunata

Se la carne è destinata alla vendita, dopo l’abbattimento la selvaggina infortunata trovata viva deve essere sottoposta al controllo delle carni.

Art. 14 Accesso ai macelli e agli stabilimenti per la lavorazione della sel-

vaggina

L’azienda deve provvedere affinché persone estranee all’azienda non accedano senza autorizzazione alle stalle, ai locali di lavoro o ai magazzini.

Art. 15 Animali non destinati alla macellazione

1 I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina devono provvedere affinché gli animali non destinati alla macellazione o la cui macellazione è vietata non abbiano accesso al macello.

2 Gli animali scaricati in un determinato macello devono esservi macellati. Il veterinario cantonale può, in via eccezionale, autorizzarne il trasporto in un altro luogo.

Art. 18 cpv. 1 e 3

1 Al più tardi dopo il controllo delle carni, la carcassa e i prodotti della macellazione devono essere trasferiti in un locale frigorifero, sempreché non debbano essere sezionati a caldo. La diminuzione della temperatura deve essere continua e raggiungere una temperatura uguale o inferiore a 7° C per le carcasse, a 4° C per i volatili da cortile e i conigli domestici e a 3° C per i prodotti della macellazione.

3 Le carcasse e i prodotti della macellazione a temperatura di macellazione possono essere trasportati non refrigerati dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina al luogo in cui saranno trasformati a condizione che il trasporto non duri più di due ore.