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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Titolo prima dell’art. 4

Capitolo 2: Macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Sezione 1: Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Art. 8 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lettera a, cpv. 2 e 6

Autorizzazione per i macelli

1 Prima di avviare l’attività, il macello deve presentare una richiesta di autorizzazione d’esercizio presso la competente autorità cantonale. La richiesta deve contemplare:

a. il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema HACCP) ai sensi dell’articolo 75 ODerr6 o una procedura analoga ai sensi dell’articolo 76 ODerr; e

2 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se da un controllo del macello risulta che esso soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 e lo registra conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie, sempreché il macello serva alla macellazione di bestiame da macello. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) disciplina la registrazione di stabilimenti per altre specie animali.

6Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8a Autorizzazione per gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggi-

na

Se lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina è al contempo un macello, il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’articolo 8. In tutti gli altri casi sono applicabili gli articoli 20 e 21 ODerr8 sull’obbligo di autorizzazione e di notificazione delle aziende alimentari.

Art. 10 cpv. 1 lett. b

1 Non possono essere macellati o uccisi per produrre derrate alimentari:

b. volatili da cortile, conigli domestici, selvaggina d’allevamento e cacciata, ratiti e altri animali che sono manifestamente malati;

Art. 11 cpv. 3-5

3 Se la selvaggina d’allevamento è uccisa e dissanguata all’aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello autorizzato. Se viene eviscerata all’aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa.

6 RS ...

7 RS 916.401

8 RS ...