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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 19 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2
1 Gli animali, le carcasse e i prodotti della macellazione non possono subire un trattamento chimico o fisico prima del controllo delle carni. Sono ammessi:
c. l’impiego di coadiuvanti tecnologici secondo l’articolo 24 ODerr9 per la scottatura dei suini e la spiumatura dei volatili;
d. l’insufflazione di aria negli ovini e nei caprini per agevolare lo scuoiamento.
2 Sono fatte salve le procedure ai sensi dell’articolo 28 ODerr e dell’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del... sulle procedure tecnologiche e sui coadiuvanti tecnologici nelle derrate alimentari10.
Art. 20 cpv. 2
2 La procedura di riferimento per il prelievo di campioni si fonda sulle norme ISO 1760411 e 1859312; i criteri microbiologici sono disciplinati dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del ...13 sui requisiti igienici.
Art. 21 Obbligo di documentazione e controllo della selvaggina cacciata
1 La selvaggina cacciata deve essere contrassegnata dal cacciatore con un numero univoco.
2 Il cacciatore deve certificare i punti prescritti dal modulo rilasciato dal DFI secondo l’articolo 41. Il certificato deve essere consegnato alla persona che effettua il controllo delle carni.
3 Se la selvaggina cacciata è destinata a essere consegnata direttamente al consumatore o a un’azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore, deve essere controllata da una persona esperta, ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1, riguardo alle caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana.
4 In tutti gli altri casi occorre effettuare un controllo ufficiale delle carni.
5 I risultati del controllo di cui al capoverso 3 vengono fissati per iscritto in base al modulo rilasciato dal DFI secondo l’articolo 41. Il certificato deve essere consegnato all’acquirente.
9 RS ...
10 RS ...
11 ISO 17604 (edizione 2003): Microbiologia degli alimenti e mangimi - Campionamento delle
carcasse per esami microbiologici. Il testo di questa norma può essere consultato e richiesto presso il Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
12 ISO 18593 (edizione 2004): Microbiologie des aliments – Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d’écouvillons. Il testo di questa norma può essere consultato e richiesto presso il Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
13 RS ...