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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 5 (art. 28 cpv. 1)

Sostanze particolari utilizzate nella fabbricazione di bevande aromatizzate, con i tenori minimi e le caratteristiche ammesse

1 Tenori minimi:

Sostanze Tenori minimi ammessi per gli adulti

Colture batteriche vive min. 108 UFC (unità formanti

colonia) per razione giornaliera

2 Caratteristiche:

Requisiti applicabili alle colture batteriche vive utilizzate nelle bevande aromatizzate

1 Le culture batteriche vive impiegate nelle bevande aromatizzate devono

essere idonee al consumo umano e innocue per la salute.

2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di uno o più specie di batteri.

3 Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana e non

devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;

3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi inter-

nazionalmente riconosciuta;

3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecola-

re. Ciò significa:

a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S

b. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.