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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 5 (art. 28 cpv. 1)
Sostanze particolari utilizzate nella fabbricazione di bevande aromatizzate, con i tenori minimi e le caratteristiche ammesse
1 Tenori minimi:
Sostanze Tenori minimi ammessi per gli adulti
Colture batteriche vive min. 108 UFC (unità formanti
colonia) per razione giornaliera
2 Caratteristiche:
Requisiti applicabili alle colture batteriche vive utilizzate nelle bevande aromatizzate
1 Le culture batteriche vive impiegate nelle bevande aromatizzate devono
essere idonee al consumo umano e innocue per la salute.
2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di uno o più specie di batteri.
3 Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana e non
devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi inter-
nazionalmente riconosciuta;
3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecola-
re. Ciò significa:
a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S
b. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.