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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 2 (artt. 16 cpv. 8, 17 e 24 cpv. 2)

Trattamenti e sostanze ammessi

Per le derrate alimentari di cui all’articolo 16 capoversi 1–4, 6 e 8 e all’articolo 24 capoverso 1 sono ammessi i seguenti trattamenti e sostanze:

A. Trattamenti

1. procedimento di estrazione meccanico,

2. gli abituali processi fisici e i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, sempre che i succhi di frutta ottenuti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 1; per le uve non è ammessa l’estrazione ad acqua della parte commestibile dei frutti,

3. per i succhi di uva, se l’uva è stata trattata con biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è ammessa, sempre che la quantità totale di biossido di zolfo presente nel prodotto finito non superi 10 mg/l.

B. Sostanze

1. enzimi pectolitici,

2. enzimi proteolitici,

3. enzimi amiolitici,

4. gelatina alimentare,

5. tannino,

6. bentonite,

7. gel di silice,

8. carboni,

9. coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari25,

10 coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.

25 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4