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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Appendice 11
LIMITI E CONDIZIONI PER L’EDULCORAZIONE DEI VINI
1. L’edulcorazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti
seguenti:
a) mosto d’uva,
b) mosto d’uva concentrato,
c) mosto d’uva concentrato rettificato.
2. L’edulcorazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del com-
mercio all’ingrosso.
3. Il titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non può essere incrementa-
to di oltre il 4 per cento vol.