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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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d. il metodo utilizzato consista nell’aggiunta di saccarosio, di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato.

2. L’aggiunta di sciroppo zuccherino e l’aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono

considerate un arricchimento né un’edulcorazione.

3. È vietata l’edulcorazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

4. L’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fer-

mentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione. A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall’aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi.

5. L’utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contro-

pressione è autorizzato purché non determini un aumento della pressione dell’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

6. Il tenore di alcol del vino spumante e del vino frizzante non deve aumentare di oltre

1,5 per cento vol. sotto l’effetto dello sciroppo zuccherino e di oltre 0,5 per cento vol. sotto l’effetto dello sciroppo di dosaggio. Tale aumento è misurato calcolando lo scarto tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell’eventuale aggiunta di sciroppo di dosaggio.