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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Appendice 13

RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI

1. Il mosto d’uva in fermentazione, il vino e il mosto d’uva per la fabbricazione di vi-

no liquoroso possono essere sottoposti esclusivamente alle pratiche e ai trattamenti enologici fissati nel presente documento.

2. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può derivare solo

dall’impiego dei prodotti di cui all’articolo 89 capoverso 2.

3. Sono inoltre autorizzate:

a) l’edulcorazione, purché i prodotti utilizzati non siano stati arricchiti con mosto d’uva concentrato per mezzo di mosto d’uva concentrato o mosto d’uva concentrato rettificato, a condizione che l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 3 per cento vol.,

b) l’aggiunta di alcol, distillato o acquavite, di cui all’articolo 89 capoverso 2, onde compensare le perdite dovute all’evaporazione durante l’invecchiamento.

4. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti utilizzati per l’elaborazione di

un vino liquoroso non può essere inferiore a 12 per cento vol.