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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Appendice 12

RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI

A. Definizioni

1. Sciroppo zuccherino (liqueur de tirage): prodotto destinato a essere aggiunto alla

partita (cuvée) per provocare la presa di spuma. Può essere composto solo da:

- mosto d’uva,

- mosto d’uva parzialmente fermentato,

- mosto d’uva concentrato,

- mosto d’uva concentrato rettificato, o

- saccarosio e vino.

2. Sciroppo di dosaggio (liqueur d’expédition): prodotto destinato a essere aggiunto

ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari. Può essere composto solo dai seguenti prodotti, eventualmente addizionati di distillato di vino:

- saccarosio,

- mosto d’uva,

- mosto d’uva parzialmente fermentato,

- mosto d’uva concentrato,

- mosto d’uva concentrato rettificato,

- vino,

- una miscela di questi prodotti.

B. Requisiti

1. L’arricchimento della partita dei vini spumanti è autorizzato esclusivamente nei

luoghi di elaborazione e a condizione che:

a. nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b. l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

c. l’aumento del titolo alcolometrico volumico della partita non sia superiore a 2 per cento vol;