Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1310Fedlex · Progetto
Appendice 12
RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI
A. Definizioni
1. Sciroppo zuccherino (liqueur de tirage): prodotto destinato a essere aggiunto alla
partita (cuvée) per provocare la presa di spuma. Può essere composto solo da:
- mosto d’uva,
- mosto d’uva parzialmente fermentato,
- mosto d’uva concentrato,
- mosto d’uva concentrato rettificato, o
- saccarosio e vino.
2. Sciroppo di dosaggio (liqueur d’expédition): prodotto destinato a essere aggiunto
ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari. Può essere composto solo dai seguenti prodotti, eventualmente addizionati di distillato di vino:
- saccarosio,
- mosto d’uva,
- mosto d’uva parzialmente fermentato,
- mosto d’uva concentrato,
- mosto d’uva concentrato rettificato,
- vino,
- una miscela di questi prodotti.
B. Requisiti
1. L’arricchimento della partita dei vini spumanti è autorizzato esclusivamente nei
luoghi di elaborazione e a condizione che:
a. nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;
b. l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
c. l’aumento del titolo alcolometrico volumico della partita non sia superiore a 2 per cento vol;