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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Appendice 9
LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI
A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI DIVERSI DAI VINI SPUMANTI E DAI VINI LIQUOROSI
1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla
somma di glucosio e fruttosio, inferiore a 5 g/l non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
a) 150 mg/l per i vini rossi;
b) 200 mg/l per i vini bianchi e rosati.
2. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla
somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
a) 200 mg/l per i vini rossi;
b) 250 mg/l per i vini bianchi e rosati.
3. Il tenore totale di anidride solforosa può essere portato a 400 mg/l per i vini della
categoria DOC dei tipi di vini dolci o vini derivanti da vendemmia tardiva a condizione che lo preveda la legislazione cantonale alla quale sottostanno e che i requisiti previsti da quest’ultima siano rispettati.
B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;
b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l;
C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI E DEI VINI FRIZZANTI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto, 235 mg/l.