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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 55 cpv. 1

1 Il Cantone impiega per i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina nel proprio settore di competenza un numero sufficiente di veterinari ufficiali e di supplenti.

Art. 57 cpv. 1 lett. a, e e f

1 Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni possono:

a. verificare l’applicazione di una corretta prassi igienica e di procedure conformi al sistema HACCP nei macelli;

e. su mandato del veterinario ufficiale, prelevare campioni da sottoporre a ulteriori analisi;

f. su mandato del veterinario cantonale, eseguire il controllo delle carni nelle aziende isolate che effettuano esclusivamente vendita diretta al consumatore.

Art. 58 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e lett. b n. 3

1 Il veterinario ufficiale verifica regolarmente e in funzione dei rischi che i macelli:

b. applichino permanentemente e in modo corretto procedure conformi al sistema HACCP, garantendo nella misura del possibile che le carni:

3. concerne soltanto il testo tedesco e francese

Art. 59 cpv 1 lett. a e b

1 L’autorità cantonale può incaricare il veterinario ufficiale di:

a. controllare regolarmente gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, le aziende di sezionamento, lavorazione, refrigerazione e immagazzinamento, come pure il trasporto delle carni;

b. abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il … .

... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova