Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 129Fedlex · Progetto

e. la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati;

f. la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti;

g. il tasso di mortalità degli animali durante l’ingrasso;

h. il risultato dell’analisi dei campioni prelevati dall’avicoltore per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l’articolo 257 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie.

Art. 28 cpv. 5

5 La selvaggina d’allevamento può essere macellata entro 30 giorni dal rilascio del certificato sanitario, a condizione che gli animali siano nuovamente controllati nell’arco dei tre giorni precedenti la macellazione da una persona esperta ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1.

Art. 29 cpv. 3 e 4

3 Il controllo delle carni ai sensi degli articoli 13a e 21 capoverso 4 deve essere effettuato in ogni caso in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Il veterinario ufficiale competente può controllare tutta la selvaggina cacciata destinata alla macellazione e i relativi certificati.

4 Se la selvaggina viene sottoposta a un controllo da parte del veterinario ufficiale e la presentazione per il controllo delle carni risulta incompleta secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 39 capoverso 3, per le parti mancanti della presentazione è determinante il certificato rilasciato dalla persona esperta secondo il modulo emesso dal DFI in conformità con l’articolo 41.

Art. 31 cpv. 2bis e 5bis

2bis Il prelievo di campioni non è previsto per la selvaggina cacciata se, in correlazione con un controllo delle carni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3, è stato svolto anche un esame trichinoscopico e sussiste un rapporto di analisi al riguardo.

5bis Se la carne è sottoposta a un trattamento di congelamento sorvegliato da un’autorità non occorre effettuare l’esame trichinoscopico sui suini domestici. L’USAV emana apposite prescrizioni in una direttiva tecnica.

Art. 39 rubrica e cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e cpv. 4

Obblighi del macello e dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina

1 Il macello e lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina devono attenersi alle istruzioni del veterinario ufficiale e garantire che il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni avvengano in condizioni adeguate.

2 In particolare devono:

15 RS 916.401