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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 10 (art. 87 cpv. 6)

Denominazioni complementari per bevande aromatizzate a base di vino

In aggiunta alla denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» è ammessa una delle denominazioni seguenti:

a. Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un tenore di alcool

inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo;

b. Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco,

aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna;

c. Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo

acquavite di vino o brandy, che ha un tenore di alcool di almeno il 9 e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta;

d. Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno

il 50 per cento di bitter vino, che ha un tenore di alcool di almeno l’8 e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica;

e. Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una mi-

scela di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone naturale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in massa;

f. Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusiva-

mente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano; per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dall’indicazione «di vino bianco»;

g. Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di pian-

te o estratti di asperula odorata, in modo che il sapore dell’asperula predomini;

h. Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino

bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del 5 per cento al massimo di zucchero; la frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o di estratto.