Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1317Fedlex · Progetto
Allegato 10 (art. 87 cpv. 6)
Denominazioni complementari per bevande aromatizzate a base di vino
In aggiunta alla denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» è ammessa una delle denominazioni seguenti:
a. Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un tenore di alcool
inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo;
b. Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco,
aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna;
c. Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo
acquavite di vino o brandy, che ha un tenore di alcool di almeno il 9 e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta;
d. Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno
il 50 per cento di bitter vino, che ha un tenore di alcool di almeno l’8 e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica;
e. Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una mi-
scela di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone naturale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in massa;
f. Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusiva-
mente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano; per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dall’indicazione «di vino bianco»;
g. Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di pian-
te o estratti di asperula odorata, in modo che il sapore dell’asperula predomini;
h. Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino
bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del 5 per cento al massimo di zucchero; la frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o di estratto.