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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 11 (art. 88 cpv. 6)

Denominazioni complementari per cocktail aromatizzati a base di vino

In aggiunta alla denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» è ammessa una delle denominazioni seguenti:

a. cocktail a base di vino: per un cocktail aromatizzato a base di vino in cui la proporzione di mosto d’uva concentrato non supera il 10 per cento del volume totale del prodotto finito e il tenore di zucchero, espresso come zucchero invertito, è inferiore a 80 g/l;

b. frizzante di uva aromatizzato: per un cocktail aromatizzato a base di vino ottenuto esclusivamente da mosto d’uva, il cui tenore di alcool è inferiore al 4 per cento vol. e la cui anidride carbonica proviene esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.