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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 12 (art. 89 cpv. 5)
Denominazioni alternative per vini aromatizzati
Le denominazioni seguenti possono sostituire la denominazione specifica «vino aromatizzato»:
a. vino aperitivo;
b. vermut o vino vermut: per un vino aromatizzato il cui aroma caratteristico è
ottenuto impiegando sostanze appropriate; in particolare devono essere sempre utilizzate anche sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia; per edulcorare il vermut è consentito impiegare esclusivamente zucchero, zucchero caramellato, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato o mosto d’uva concentrato rettificato;
c. vino aromatizzato amaro: per un vino aromatizzato dal caratteristico aroma
amaro; la denominazione «vino aromatizzato amaro» può essere seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara utilizzata; può essere sostituita da una delle denominazioni seguenti:
1. «vino aromatizzato con corteccia di china», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della corteccia di china,
2. «Bitter vino», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale di genziana e se la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa,
3. «Americano», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante sostanze aromatizzanti naturali provenienti dall’artemisia e dalla genziana e se la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa;
d. vino aromatizzato all’uovo: per un vino aromatizzato contenente almeno
10 g di tuorlo d’uovo e 200 g di zucchero, espresso come zucchero invertito, per litro di prodotto finito.