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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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m. i caseinati e la caseina;

n. l’inulina;

o. gli aromi;

p. le sostanze ai sensi dell'articolo 2 lettere a e d dell'ordinanza del DFI del ...4 sui procedimenti tecnologici e i coadiuvanti tecnologici nelle derrate alimentari.

Art. 2 Nuovi additivi

1 Su richiesta motivata, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1-3 e 5.

2 Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la dose proposta è innocua per la salute;

b. è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo previsto non può essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;

c. il consumatore non è ingannato dall’utilizzazione del nuovo additivo;

d. l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;

e. il richiedente presenta i documenti analitici.

3 In caso di richiesta per l'ammissione di un additivo destinato all'uso come edulcorante, oltre ai requisiti di cui al capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatto anche uno dei seguenti requisiti:

a. l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di derrate alimentari a ridotto valore energetico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;

b. l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione consente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare;

c. l'additivo è destinato a essere impiegato nella produzione di derrate alimentari di cui all'articolo 2 lettere d, e e g dell'ordinanza del DFI del ...5 sulle derrate alimentari per persone con particolari esigenze alimentari.

4 In caso di richiesta per l'ammissione di un nuovo additivo destinato all'uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

a. l’additivo restituisce l’apparenza originaria di derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;

b. l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari;

c. l’additivo colora derrate alimentari di per sé incolori.

5 Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.

4 RS ...

5 RS ...