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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1350Fedlex · Progetto

Art. 9a Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori

1 Qualora i preparati edulcoranti vengano consegnati come tali ai consumatori, la denominazione specifica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a OID7 è «edulcorante a base di…», seguita dalla denominazione singola, come «saccarina». Anziché «edulcorante» è possibile usare il termine «edulcorante da tavola».

2 Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 3 OID, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati edulcoranti devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il potere dolcificante rispetto allo zucchero (saccarosio), come «una pastiglia corrisponde al potere dolcificante di una zolletta di zucchero (4 g)»;

b. l’indicazione «contiene una fonte di fenilalanina» nel caso di preparati edulcoranti che contengono aspartame (E 951) o aspartame-acesulfame (E 962);

c. la menzione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» sui preparati edulcoranti che contengono succedanei dello zucchero.

Art. 9b Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori

1 Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori, ma sono forniti per essere ulteriormente trasformati, sull'imballaggio o sull'etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e-g, k e m OID8, anche le indicazioni seguenti:

a. la menzione «da impiegare nelle derrate alimentari» o la menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;

b. i componenti, unitamente alle denominazioni stabilite, in ordine ponderale decrescente di quantità; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole e i numeri E;

c. tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle prescrizioni concernenti le quantità massime di additivi e ingredienti nei prodotti finiti.

2 È sufficiente che le indicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera c e ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere g e k OID figurino solo sui documenti relativi alla merce che devono essere forniti prima o all'atto della consegna, a condizione che l'indicazione «destinato alla produzione di derrate alimentari, non destinato alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sull'imballaggio o sul recipiente del prodotto in oggetto.

Titolo prima dell’art. 10

Sezione 4: Obbligo d’informazione

Art. 10 Rubrica

Abrogato

7 RS ...

8 RS ...