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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Titolo prima dell’art. 1 a
Sezione 2: Requisiti di additivi e loro utilizzo
Art. 1a Principi
1 Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi possono essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni dell'ordinanza.
2 Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze di cui all'allegato 1.
3 Per i gruppi di additivi secondo l'allegato 2 valgono le condizioni d'uso comuni.
4 L'ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari è disciplinata nell'allegato 3 lettera B.
5 Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora:
a. la dose di additivo utilizzata non superi la dose necessaria per ottenere l’effetto voluto; e
b. l’utilizzazione dell’additivo non sia fuorviante per il consumatore.
6 Non sono considerati additivi:
a. i coadiuvanti tecnologici;
b. le sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali;
c. le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali;
d. le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile;
e. i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;
f. le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la produzione di preparazioni alimentari per le loro proprietà aromatizzanti, relative al gusto o alla fisiologia dell’alimentazione e che possiedono l’effetto secondario di colorare;
g. le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime;
h. i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio (pectina liquida);
i. le basi (gomma base) per la fabbricazione di gomma da masticare;
j. la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
k. il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
l. gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina nonché i loro sali;