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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 4 cpv. 2bis e 3
2bis Indipendentemente dal capoverso 2 la trasmissione di additivi impiegati come edulcoranti è ammessa nei seguenti casi, purché l'edulcorante sia ammesso per uno degli ingredienti:
a. nelle derrate alimentari composte senza aggiunta di zuccheri;
b. nelle derrate alimentari composte a ridotto valore energetico;
c. nelle derrate alimentari composte come razione giornaliera per un'alimentazione mirante al controllo del peso;
d. nelle derrate alimentari composte non cariogene;
e. nelle derrate alimentari composte con durata di conservazione prolungata.
3 Quando un additivo presente in un aroma, un additivo o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell’alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell’aroma alimentare, dell’additivo alimentare o dell’enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento
Art. 6 e 7
Abrogati
Art. 8 Additivi in vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nu-
trizionale o fisiologico
Nei preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico è ammesso l'uso esclusivamente degli additivi indicati nell'allegato 5 numero 5.
Titolo prima dell’articolo 9
Sezione 3: Etichettatura
Art. 9 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori
Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sull'imballaggio o sull'etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del DFI del ...6 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID), anche le indicazioni seguenti:
a. la menzione «da impiegare nelle derrate alimentari» o la menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;
b. la denominazione della classe funzionale ai sensi dell'allegato 7;
c. i componenti, unitamente alle denominazioni stabilite, in ordine ponderale decrescente di quantità; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole e i numeri E;
b. la destinazione, le istruzioni per l’uso e le prescrizioni per il dosaggio.
6 RS ...