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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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sì che, dopo la stabilizzazione termica, la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C.
6 Un’azienda di estivazione è un’azienda conforme all’articolo 9 dell’ordinanza sulla terminologia agricola del 7 dicembre 19984.
Art. 5 Metodi di analisi
1 L’analisi dei campioni deve essere effettuata in base ai metodi analitici di riferimento di cui all’allegato 1.
2 Sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati con il metodo di riferimento conformemente ai protocolli riconosciuti a livello internazionale e giungano a conclusioni paragonabili a quelle dei metodi di riferimento.
Capitolo 2: Prescrizioni igieniche generali per il trattamento di derrate alimentari
Art. 6 Prescrizioni generali per aziende che trattano derrate alimentari
1 I locali e gli impianti delle aziende che trattano derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono stato.
2 I locali e gli impianti delle aziende che trattano derrate alimentari devono essere concepiti, sistemati, costruiti, ubicati, dimensionati e gestiti affinché siano adempiti i seguenti requisiti:
a. si deve garantire una buona igiene delle derrate alimentari e impedirne la contaminazione durante le fasi di lavorazione e tra una fase e l’altra; in particolare ciò si applica anche ai locali in cui le derrate alimentari vengono preparate, trasformate o trattate;
b. i locali e gli impianti devono poter essere mantenuti nello stato appropriato all'uso, puliti e disinfettati;
c. essi devono essere privi di parassiti e organismi nocivi. Se necessario devono essere predisposti gli adeguati procedimenti per eliminarli;
d. le contaminazioni aerogene devono essere evitate o limitate al minimo;
e. i prodotti di pulizia e di disinfezione non possono essere conservati nei locali nei quali sono manipolate le derrate alimentari;
f. si deve disporre, se necessario, di appropriati locali di lavorazione e depositi sufficientemente grandi, dotati di un sistema per il controllo della temperatura, che consentano di conservare gli alimenti in condizioni termiche adeguate e di sorvegliare o registrare la temperatura di conservazione;
g. si deve disporre di superfici di lavoro sufficienti all’esecuzione delle singole fasi di lavorazione in condizioni igienicamente ineccepibili;
4 RS 910.91
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