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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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in condizioni ineccepibili ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. A tal fine, devono essere di materiale resistente alla corrosione, liscio, resistente all’usura e non tossico. Il responsabile può utilizzare altri materiali, se dimostra alle competenti autorità cantonali di esecuzione che essi sono adatti;
2Se per i pavimenti, le pareti, le porte e le superfici dei settori in cui sono manipolate le derrate alimentari sono impiegati altri materiali, il responsabile deve dimostrare all’autorità cantonale competente in materia di esecuzione che anche tali materiali sono adeguati.
3 Vanno installati dispositivi adeguati per pulire, disinfettare e depositare gli strumenti di lavoro e le attrezzature. Questi dispositivi devono essere resistenti alla corrosione, facili da pulire ed essere muniti di un’adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
Art. 8 Dispositivi per il lavaggio delle derrate alimentari
1 Se necessario, vanno installati dispositivi separati, adatti al lavaggio delle derrate alimentari.
2 Ogni dispositivo per il lavaggio delle derrate alimentari deve disporre all'occorrenza di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda.
3 Deve essere mantenuto pulito e, se necessario, disinfettato.
Art. 9 Impianti sanitari nelle aziende alimentari
1 Le aziende alimentari devono disporre di un numero sufficiente di servizi igienici muniti di scarico e allacciamento alle canalizzazioni. L'accesso ai servizi igienici non deve trovarsi nei locali in cui vengono manipolate le derrate alimentari.
2 Le aziende alimentari devono disporre di un numero sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua corrente fredda e calda, nonché del materiale necessario per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.
3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un’adeguata ventilazione naturale o artificiale.
Art. 10 Ventilazione nelle aziende alimentari
1 I settori nei quali sono trattate le derrate alimentari devono essere sufficientemente ventilati, mediante un sistema naturale o artificiale.
2 Occorre evitare le correnti d’aria artificiali da un settore contaminato verso un settore pulito.
3 I sistemi di ventilazione devono essere installati in modo da consentire un facile accesso ai filtri e ad altri elementi da pulire o sostituire.
Art. 11 Impianti mobili e distributori automatici
1 Nella misura del possibile, le bancarelle da mercato, i tendoni, i furgoni muniti di banchi vendita e impianti mobili analoghi, così come i distributori automatici devono
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