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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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4 I prodotti o le partite di derrate alimentari ritirati o richiamati possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati inizialmente, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedure basate sui principi del metodo HACCP e sia autorizzato dall’autorità di esecuzione competente.

5 Se i risultati relativi ai criteri di igiene del processo sono insoddisfacenti, vanno adottate le misure previste nell’allegato 1 parte 2.

8 Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 72 Adeguamento degli allegati

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Art. 73 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del DFI dell’11 maggio 200911 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione;

b. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200512.

Art. 74 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie si basano sull’articolo 90 capoverso 1 ODerr.

Art. 75 Entrata in vigore

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

11RU…

12RU…

2015–......