Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1825Fedlex · Progetto
4 I prodotti o le partite di derrate alimentari ritirati o richiamati possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati inizialmente, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedure basate sui principi del metodo HACCP e sia autorizzato dall’autorità di esecuzione competente.
5 Se i risultati relativi ai criteri di igiene del processo sono insoddisfacenti, vanno adottate le misure previste nell’allegato 1 parte 2.
8 Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 72 Adeguamento degli allegati
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Art. 73 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
a. l'ordinanza del DFI dell’11 maggio 200911 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione;
b. l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200512.
Art. 74 Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie si basano sull’articolo 90 capoverso 1 ODerr.
Art. 75 Entrata in vigore
Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
11RU…
12RU…
2015–......