Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1824Fedlex · Progetto

5 Le aziende di commercio al dettaglio sono esonerate dagli obblighi di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 69 Campionatura nelle aree di trasformazione e delle attrezzature

1 Se necessario per verificare il rispetto dei criteri, sono prelevati campioni dalle aree di trasformazione e dalle attrezzature utilizzate, impiegando come metodo di riferimento la norma ISO/DIN 18593.10

2 Le aziende del settore alimentare che fabbricano derrate alimentari pronte al consumo, che possono presentare un rischio per la salute umana dovuto a Listeria monocytogenes, sono tenute a prelevare campioni nelle aree di lavorazione e dalle attrezzature utilizzate per individuare la presenza di Listeria monocytogenes nell’ambito del loro piano di campionatura.

3 Le aziende del settore alimentare che fabbricano alimenti in polvere per lattanti o derrate alimentari in polvere a fini medici speciali destinate a bambini di età inferiore ai sei mesi che possono comportare un rischio da Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) tengono sotto sorveglianza, nell’ambito del loro piano di campionatura, le aree di lavorazione e le attrezzature utilizzate per individuare la presenza di Enterobatteriacee.

Art. 70 Analisi delle tendenze

Il responsabile è tenuto ad analizzare le tendenze dei risultati delle analisi microbiologiche. Qualora osservi una tendenza verso risultati insoddisfacenti, deve adottare senza indugio provvedimenti adeguati per correggere la situazione e prevenire l’insorgere di rischi microbiologici.

Art. 71 Risultati insoddisfacenti

1 Qualora i risultati delle analisi fondate sui criteri di cui all’allegato 1 siano insoddisfacenti, il responsabile deve adottare le misure correttive stabilite nell’ambito del controllo autonomo nonché le misure di cui ai capoversi 2–5.

2 Il responsabile deve adottare misure per individuare la causa dei risultati insoddisfacenti al fine di evitare che la contaminazione microbiologica inaccettabile si verifichi nuovamente.

3 Se i risultati relativi all’analisi dei criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato 1 parte 1 sono insoddisfacenti, i prodotti o le partite di derrate alimentari devono essere ritirati o richiamati conformemente all’articolo 80 ODerr. I prodotti immessi sul mercato che non hanno ancora raggiunto lo stadio della vendita al dettaglio possono essere sottoposti a un’ulteriore trasformazione destinata a eliminare il rischio in questione. Tale trattamento può essere eseguito soltanto da un’azienda del settore alimentare che non appartiene al livello della vendita al dettaglio.

10 Le norme tecniche sono consultabili gratuitamente presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna oppure possono essere ordinate dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o all’indirizzo www.snv.ch.