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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1823Fedlex · Progetto

3 Il responsabile deve effettuare le analisi di cui al capoverso 1 lettera b in conformità con l’allegato 3.

Art. 67 Analisi e campionatura microbiologiche

1 Il numero di unità campionarie da prelevare secondo i piani di campionatura di cui all’allegato 1 può essere ridotto se il responsabile è in grado di documentare l’applicazione da parte sua di procedure efficaci basate sul sistema HACCP.

2 Se le analisi hanno lo scopo di valutare in modo specifico l’accettabilità di una partita di derrate alimentari o di un determinato processo, occorre rispettare almeno i piani di campionatura di cui all’allegato 1.

3 Il responsabile può applicare altre procedure di campionatura e di analisi se può dimostrare all’autorità di esecuzione competente che tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti. Queste procedure possono prevedere siti di campionatura alternativi e l’utilizzazione di analisi delle tendenze.

4 Le analisi basate su altri microrganismi e sui relativi limiti microbiologici nonché l’esecuzione di analisi diverse da quelle microbiologiche sono autorizzate solo per i criteri di igiene del processo.

Art. 68 Frequenza della campionatura

1 Nel quadro del controllo autonomo il responsabile stabilisce la frequenza della campionatura.

2 La frequenza della campionatura può essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’azienda del settore alimentare purché la sicurezza dei prodotti sia garantita in ogni momento.

3 Il responsabile di un’azienda del settore alimentare che produce carne macinata, preparati di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame deve prelevare almeno una volta alla settimana campioni per l’analisi microbiologica. Il giorno di campionatura deve variare di settimana in settimana, affinché sia coperto ogni giorno della stessa.

4 La frequenza della campionatura può essere ridotta:

a. a una volta ogni quindici giorni per analisi destinate alla ricerca di E. coli e di germi aerobi mesofili qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive;

b. a una volta ogni quindici giorni per analisi destinate alla ricerca di Salmonella qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive;

c. a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella in carne macinata e preparati a base di carne di pollo da carne di origine svizzera;

d. a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis in carne fresca di pollo da carne di origine svizzera.

2015–......