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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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f. i giocattoli.

2 Chiunque commerci prodotti di cui al capoverso 1 deve essere in grado di indicare alle competenti autorità cantonali d’esecuzione:

a. da chi ha acquistato i prodotti; e

b. a chi li ha forniti; è fatta salva la consegna diretta ai consumatori.

3 Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale oppure germogli o semi per la fabbricazione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:

a. una descrizione esatta del prodotto;

b. il volume o la quantità del prodotto;

c. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto;

d. il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto;

e. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;

f. il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;

g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione;

h. la data di spedizione.

4 Le informazioni relative alle derrate alimentari devono essere conservate almeno fino a quando si può presumere che il prodotto sia stato consumato. Per gli oggetti d’uso di cui al capoverso 1 lettere d–f, il DFI disciplina la durata di conservazione delle informazioni secondo il capoverso 2.

5 Chiunque importa prodotti da un Paese in cui non vige un sistema analogo di rintracciabilità è responsabile della loro rintracciabilità nelle fasi di produzione, affinché possa essere esclusa una messa in pericolo della sicurezza dei prodotti. Il grado della responsabilità è proporzionale al potenziale di pericolo del prodotto.

Sezione 6: Richiamo e ritiro

Art. 80

1 Se la persona responsabile di un’azienda constata o ha motivo di ritenere che le derrate alimentari o gli oggetti d’uso importati, fabbricati, trasformati, trattati, consegnati o distribuiti dall’azienda hanno messo o possono mettere in pericolo la salute, e non si trovano più sotto il diretto controllo dell’azienda, deve senza indugio:

a. informare le competenti autorità cantonali di esecuzione;

b. adottare le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti interessati (ritiro); e