Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 33Fedlex · Progetto
f. i giocattoli.
2 Chiunque commerci prodotti di cui al capoverso 1 deve essere in grado di indicare alle competenti autorità cantonali d’esecuzione:
a. da chi ha acquistato i prodotti; e
b. a chi li ha forniti; è fatta salva la consegna diretta ai consumatori.
3 Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale oppure germogli o semi per la fabbricazione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:
a. una descrizione esatta del prodotto;
b. il volume o la quantità del prodotto;
c. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto;
d. il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto;
e. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
f. il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione;
h. la data di spedizione.
4 Le informazioni relative alle derrate alimentari devono essere conservate almeno fino a quando si può presumere che il prodotto sia stato consumato. Per gli oggetti d’uso di cui al capoverso 1 lettere d–f, il DFI disciplina la durata di conservazione delle informazioni secondo il capoverso 2.
5 Chiunque importa prodotti da un Paese in cui non vige un sistema analogo di rintracciabilità è responsabile della loro rintracciabilità nelle fasi di produzione, affinché possa essere esclusa una messa in pericolo della sicurezza dei prodotti. Il grado della responsabilità è proporzionale al potenziale di pericolo del prodotto.
Sezione 6: Richiamo e ritiro
Art. 80
1 Se la persona responsabile di un’azienda constata o ha motivo di ritenere che le derrate alimentari o gli oggetti d’uso importati, fabbricati, trasformati, trattati, consegnati o distribuiti dall’azienda hanno messo o possono mettere in pericolo la salute, e non si trovano più sotto il diretto controllo dell’azienda, deve senza indugio:
a. informare le competenti autorità cantonali di esecuzione;
b. adottare le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti interessati (ritiro); e