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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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sottoposte a controlli intensificati deve notificare elettronicamente all’autorità competente del controllo ufficiale:
a. la data e l’orario dell’arrivo della partita al punto di entrata designato nonché eventuali ritardi;
b. il tipo di partita.
2 Le importazioni di cui al capoverso 1 devono essere effettuate:
a. attraverso gli aeroporti di Zurigo o di Ginevra;
b. tramite i destinatari autorizzati secondo l’articolo 101 dell’ordinanza sulle dogane33.
3 A tale scopo, occorre compilare la parte I del modulo riportato all’allegato II del regolamento (UE) n. 669/200934 (documento comune di entrata DCE) e trasmetterla all’autorità di esecuzione del punto di entrata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della partita.
4 Alle autorità responsabili dei controlli ufficiali occorre mettere a disposizione:
a. risorse sufficienti in termini di personale e di logistica per lo scarico della partita;
b. attrezzatura idonea al prelievo dei campioni (p. es. mezzi di trasporto o imballaggi particolari), qualora le attrezzature standard non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.
5 Le derrate alimentari composte che contengono meno del 20 % delle derrate alimentari di cui all’allegato 3 lettera C OELDerr sono importate secondo la procedura descritta agli articoli 82 e 83.
Art. 86 Documenti necessari
1 Le derrate alimentari da sottoporre a controlli intensificati possono essere unicamente importate in Svizzera se la parte II del modulo riportato all’allegato II del regolamento (UE) n. 669/200935 compilata dall’autorità competente è integrata da un documento.
2 Per le derrate alimentari che a causa di un rischio elevato di contaminazione da aflatossine sono da sottoporre a controlli intensificati, oltre al documento comune di cui all’articolo 85 capoverso 3, deve essere disponibile un certificato di idoneità al consumo con i risultati delle analisi secondo l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/201436. Il certificato di idoneità al consumo deve essere compila-
33 RS 631.01
34 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/525, GU L 84 del 28.3.2015, pag. 23.
35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 85 cpv. 2.
36 Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti