Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Sezione 2: Principi della procedura di autorizzazione

Art. 3 Verifica

1 Nell’ambito di una procedura di autorizzazione l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) verifica se:

a. la derrata alimentare o l’oggetto d’uso sono sicuri;

b. non vi è una violazione del divieto di inganno nelle derrate alimentari e nei materiali e oggetti secondo l'articolo 46.

2 Esso tiene conto anche delle norme internazionali e delle legislazioni estere.

3 Il DFI può limitare o specificare gli oggetti di verifica di cui al capoverso 1.

Art. 4 Persone a cui si rilascia un’autorizzazione

1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.

2 I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l’autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle prescrizioni.

Art. 5 Durata, rinnovo, estinzione e revoca

1 L’autorizzazione è limitata a un massimo di dieci anni. È rinnovabile.

2 L’autorizzazione si estingue se:

a. la derrata alimentare o l’oggetto d’uso sono autorizzati in un’ordinanza; oppure

b. prima della scadenza dell’autorizzazione non è inoltrata una domanda di rinnovo.

3 L’USAV può revocare un’autorizzazione se le condizioni in base alle quali è stata rilasciata non sono più soddisfatte. Questo è segnatamente il caso se, in base a nuove conoscenze scientifiche, non è possibile garantire la sicurezza della derrata alimentare o dell’oggetto d’uso.

Art. 6 Perizia e altri elementi di valutazione

1 L’USAV può subordinare il rilascio di un’autorizzazione alla condizione che i richiedenti presentino una perizia, allestita a loro spese, che risponda allo stato attuale della scienza e attesti che la derrata alimentare o l’oggetto d’uso sono sicuri e possiedono le qualità indicate. La perizia dev’essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

2 Previo accordo con i richiedenti, l’USAV può avvalersi, a loro spese, di periti esterni ed esigere ulteriori elementi di valutazione, in particolare un rapporto di analisi.