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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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5 Per medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati si può rinunciare ai termini d’attesa, se il medicamento contiene esclusivamente sostanze attive:
a. per le quali il DFI non ha ritenuto necessario determinare concentrazioni massime; oppure
b. che presentano un potenziamento D6 o più.
Art. 14 cpv. 2
2 Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nell’allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più. È fatto salvo l’articolo 12 capoverso 3.
Modifica degli allegati
1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
(all. n. 1, all. 2 all’ordinanza sui medicamenti veterinari)
Allegato 2 (art. 12–14)
Lista delle sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono termini d’attesa se sono rispettati gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati
Spiegazioni concernenti la lista
La lista contiene le sostanze attive che, rispettando gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati, possono essere somministrate agli animali da reddito come medicamenti veterinari e non richiedono la determinazione di termini d’attesa.
Le sostanze attive che figurano nella lista possono essere utilizzate per fabbricare un medicamento veterinario di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer destinato agli animali da reddito.
1 Scopo dell’utilizzazione
Ag = Analgesici/antipiretici/antiinfiammatori/iperemizzanti
Ai = Antiinfettivi/disinfettanti/cicatrizzanti
D = Medicamenti diversi