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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato (art. 89 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 agosto 200439 sui medicamenti veterinari

Art. 10a Sostanze e preparati vietati

È vietato somministrare ad animali da reddito le sostanze e i preparati seguenti:

a. le sostanze e i preparati di cui all’allegato 4;

b. le sostanze farmacologicamente attive vietate dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in base alla ....

Art. 12 cpv 1 lett. a e b

1 Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicamenti,

a. che contengono esclusivamente sostanze attive per le quali il DFI ha stabilito, in base alla ..., una concentrazione massima omologata per i residui di sostanze farmacologicamente attive o per le quali non ha ritenuto necessario determinare concentrazioni massime;

b. Abrogata

Art. 13 cpv. 2 lett. a e b nonché cpv. 5

2 I medicamenti veterinari omologati per un’altra specie animale nonché i medicamenti per uso umano possono essere utilizzati solo conformemente all’omologazione. Per questi medicamenti sono applicabili i seguenti termini d’attesa:

a. se le sostanze attive contenute nel medicamento figurano nell’allegato 2, non è necessario alcun termine d’attesa;

b. se per le sostanze attive contenute in un medicamento il DFI non ha stabilito in base alla ... concentrazioni massime o per le quali non ha ritenuto necessario determinare concentrazioni massime e il medicamento è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell’animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe; è fatta salva la lettera a.

39 RS 812.212.27