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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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c. organizzare, se del caso, prove comparative e prevedere un adeguato controllo successivo di tali prove;

d. controllare che le informazioni trasmesse dai laboratori comunitari europei di riferimento siano comunicate ai laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ufficiali in Svizzera;

e. fornire un'assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione dei piani di controllo nazionali.

2 L'USAV definisce, per ogni laboratorio di riferimento, le modalità dei compiti da realizzare.

3 L’attività di ogni laboratorio nazionale di riferimento è regolarmente soggetta a valutazione, eseguita sotto la direzione dell'USAV.

4 L'USAV può revocare in qualsiasi momento la qualifica di laboratorio nazionale di riferimento a un laboratorio che non soddisfi più uno o più dei suoi obblighi, requisiti o incarichi.

Art. 58 Requisiti dei laboratori di riferimento

I laboratori di riferimento devono soddisfare i requisiti seguenti. Essi devono:

a. adempiere i criteri di cui all'articolo 39;

b. disporre di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche diagnostiche e di analisi applicate nel loro ambito di competenze;

c. possedere le attrezzature e i prodotti necessari per espletare i compiti loro assegnati;

d. disporre di un'appropriata infrastruttura amministrativa;

e. assicurare che il personale rispetti la natura riservata di certe tematiche, risultati o comunicazioni;

f. avere sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;

g. disporre, se del caso, di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili e di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;

h. tenere conto delle attività di ricerca a livello nazionale e comunitario;

i. disporre di personale qualificato cui far ricorso in situazioni di emergenza;

j. disporre di personale con la padronanza di almeno una lingua ufficiale.

Titolo 5 Relazione con gli Stati terzi

Art. 59 Verifiche transfrontaliere

L'USAV è l'autorità competente per concedere le autorizzazioni alle autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari od oggetti d'uso nel loro Paese.