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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Capitolo 2 Formazione delle persone preposte all'esecuzione dei controlli cantonali ufficiali
Art. 62 Condizione per l'esercizio di un'attività ufficiale
Chi intende esercitare una delle seguenti attività ufficiali deve possedere il diploma corrispondente:
a. chimico cantonale;
b. ispettore delle derrate alimentari;
c. controllore delle derrate alimentari;
d. esperto in risorse idriche.
Capitolo 3 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari
Sezione 1 Ottenimento del diploma
Art. 63 Principi
1 Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come chimico cantonale.
2 Chi intende ottenere il DChDerr deve:
a. comprovare una formazione preliminare teorica; e
b. aver assolto la formazione necessaria.
Art. 64 Formazione preliminare teorica
1 La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:
a. un diploma di master filosofico-scientifico in chimica, biochimica, scienze alimentari o scienze naturali generali con chimica o biochimica quale materia d'esame; oppure
b. un diploma ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche25.
2 Il diploma di cui al capoverso 1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario26 o da una scuola universitaria straniera accreditata o riconosciuta dallo Stato.
3 In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di fine studi. Sul riconoscimento decide la Commissione d'esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari (CE-DChDerr).
25 RS 811.11
26 RS 414.20