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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 65 Formazione
1 Il candidato al DChDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l'articolo 64 capoverso 2 nelle seguenti materie:
a. tecnologia delle derrate alimentari
b. microbiologia delle derrate alimentari;
c. chimica delle derrate alimentari, nonché merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
d. analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
e. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP;
f. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
g. diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso, nonché fondamenti di diritto pubblico e amministrativo.
2 Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l'articolo 64 capoverso 2 o da un'altra istituzione nelle seguenti materie:
a. approvvigionamento di acqua potabile;
b. analisi del rischio;
c. organizzazione e procedure di controllo delle derrate alimentari in Svizzera;
d. epidemiologia;
e. economia aziendale;
f. gestione della qualità;
g. comunicazione;
h. nutrizione.
3 Il candidato deve comprovare la partecipazione:
a. a complessivamente almeno 350 lezioni;
b. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.
4 Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale in un'impresa di produzione o analisi di derrate alimentari o oggetti d'uso, o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.
5 In casi eccezionali, la comprova della necessaria esperienza professionale può anche essere prodotta in altro modo. Sul riconoscimento decide la CE-DChDerr.
Art. 66 Diploma
1 Per ottenere il DChDerr, il candidato deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.