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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 65 Formazione

1 Il candidato al DChDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l'articolo 64 capoverso 2 nelle seguenti materie:

a. tecnologia delle derrate alimentari

b. microbiologia delle derrate alimentari;

c. chimica delle derrate alimentari, nonché merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

d. analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

e. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP;

f. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

g. diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso, nonché fondamenti di diritto pubblico e amministrativo.

2 Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l'articolo 64 capoverso 2 o da un'altra istituzione nelle seguenti materie:

a. approvvigionamento di acqua potabile;

b. analisi del rischio;

c. organizzazione e procedure di controllo delle derrate alimentari in Svizzera;

d. epidemiologia;

e. economia aziendale;

f. gestione della qualità;

g. comunicazione;

h. nutrizione.

3 Il candidato deve comprovare la partecipazione:

a. a complessivamente almeno 350 lezioni;

b. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.

4 Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale in un'impresa di produzione o analisi di derrate alimentari o oggetti d'uso, o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

5 In casi eccezionali, la comprova della necessaria esperienza professionale può anche essere prodotta in altro modo. Sul riconoscimento decide la CE-DChDerr.

Art. 66 Diploma

1 Per ottenere il DChDerr, il candidato deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.