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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Capitolo 3 Raccomandazioni e direttive sui metodi di analisi

Art. 54

1 Le analisi sono eseguite in conformità alle raccomandazioni e alle direttive del competente Ufficio federale o secondo le norme e i protocolli riconosciuti a livello internazionale (quali ISO, CEN o Codex Alimentarius).

2 Se sono applicati altri metodi di analisi, sono da preferire quelli la cui affidabilità adempie i criteri formulati nell'allegato 4.

3 I metodi di analisi applicabili a diversi gruppi di prodotti sono da preferire a quelli applicabili soltanto a prodotti singoli.

Capitolo 4 Raccomandazioni e direttive sulle procedure e i metodi di campionatura e apprezzamento

Art. 55

1 L’USAV pubblica raccomandazioni e direttive su procedure e metodi di campionatura e di apprezzamento delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

2 I metodi di campionatura raccomandati ai sensi del capoverso 1 devono essere conformi a norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale, segnatamente a quelli del CEN, dell’ISO o del Codex Alimentarius oppure ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.

Titolo 4 Laboratori nazionali di riferimento

Art. 56 Laboratori nazionali di riferimento per le derrate alimentari, i mate-

riali e gli oggetti

1 I settori di attività che necessitando di un laboratorio nazionale di riferimento e le relative unità amministrative federali associate sono indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

2 L'USAV incarica, per i settori di attività in cui non è stato possibile determinare alcuna unità amministrativa, laboratori esterni all'Amministrazione federale, affinché essi agiscano come laboratori di riferimento.

Art. 57 Compiti dei laboratori di riferimento

1 I laboratori nazionali di riferimento sono incaricati, nell'ambito delle loro competenze, di svolgere i seguenti compiti:

a. collaborare con i laboratori comunitari europei di riferimento;

b. coordinare le attività dei laboratori incaricati dei controlli ufficiali;