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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 46 Riempimento e confezionamento

I campioni che non possono venir prelevati negli imballaggi originali intatti vanno riempiti o confezionati in recipienti o materiali d'imballaggio che non influenzino il risultato dell'analisi.

Art. 47 Caratterizzazione

Ogni campione deve essere caratterizzato subito dopo il suo prelievo in modo univoco e inconfondibile.

Art. 48 Rapporto sul prelievo dei campioni

1 Per ogni prelievo è allestito un rapporto sul prelievo dei campioni che indichi:

a. le designazioni e gli indirizzi esatti del proprietario della merce;

b. la denominazione specifica ed eventualmente di fantasia della merce;

c. il luogo, la data e l'ora del prelievo;

d. la caratterizzazione del campione;

e. il genere di chiusura del campione (imballaggio originale, sigillo o piombo);

f. il quantitativo effettivo o presunto della merce al momento del prelievo;

g. il prezzo d'acquisto o di vendita;

h. il motivo del prelievo.

2 Inoltre, se disponibili, devono essere annotate:

a. ulteriori indicazioni per l'identificazione della merce (codice di fabbricazione, partita di merce, marca, data di confezionamento, di fornitura o di conservazione ecc.);

b. designazione esatta del fornitore (produttore, distributore, importatore);

c. per le merci che si trovano in fase di trasporto, la designazione esatta e l'indirizzo del destinatario o dell'importatore;

d. indicazioni sulle condizioni di deposito (p. es. temperatura);

e. se del caso, indicazioni pubblicitarie riguardanti la merce prelevata.

3 Per prelievi particolari, come per esempio per i campioni d'acqua, possono essere allestiti rapporti sul prelievo dei campioni semplificati. Per il prelievo di più campioni nello stesso luogo (p. es. posti di raccolta, depositi, distributori grossisti) possono essere allestiti rapporti collettivi.

4 L'organo di controllo e, qualora sia presente, il proprietario della merce o il suo rappresentante firmano il rapporto sul prelievo dei campioni.

5 L'organo di controllo attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato in conformità alle prescrizioni, che non vi è stata alcuna confusione e che il rapporto sul prelievo dei campioni corrisponde ai fatti.